Art. 2.

      1. Alla legge 4 maggio 1984, n. 183, e successive modificazioni, le parole: «Commissione per le adozioni internazionali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali».
      2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per i diritti e le pari opportunità, per le politiche per la famiglia, degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e della salute, il Governo è autorizzato ad apportare le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 492, e, ove già in vigore alla medesima data, al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 19-quinquies, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in conformità a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e ai seguenti princìpi:

          a) disciplina delle procedure per ottenere l'autorizzazione, i relativi contenuti, la modifica o la revoca della medesima, la tenuta dell'albo e ogni altra modalità operativa relativa agli enti autorizzati per gli affidamenti familiari internazionali, di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184;

 

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          b) delega da parte del presidente della Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali a uno o più componenti di funzioni riferite a settori omogenei di intervento, come definiti dalla lettera c);

          c) articolazione della segreteria tecnica della Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali in apposite strutture competenti, rispettivamente, per i settori relativi alle attività di controllo sugli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, alla informazione di quanti siano interessati alle adozioni e agli affidamenti familiari internazionali, ai rapporti internazionali, ivi compresi quelli con i Paesi che non hanno ratificato la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, resa esecutiva dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, ed alle attività inerenti l'organizzazione e il controllo delle procedure di affidamento familiare internazionale;

          d) incremento della dotazione organica della segreteria tecnica della Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali e composizione della stessa con funzionari appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche collocati in posizione di distacco a tempo pieno.